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ICI 2008
Imposta Comunale sugli Immobili

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008

 SOGGETTI TENUTI A PAGARE L’I.C.I.
Sono soggetti al pagamento dell’I.C.I. i proprietari di immobili (esclusi i terreni agricoli), ovvero i titolari del diritto di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno solare di proprietà o di titolarità dei diritti suddetti.
ESENZIONI
Ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA PAGARE
L’imposta annua si calcola applicando l’aliquota al valore degli immobili:
􀂾 per i fabbricati il valore è costituito dalla rendita catastale - rivalutata del 5% in base alla Legge 662/96 –
moltiplicata per:
􀃆 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B, e C con
esclusione delle categorie A/10 e C/1);
􀃆 50 per gli uffici, gli studi provati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A/10) e gruppo
catastale D, ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli non iscritti a catasto, interamente posseduti da
imprese, per i quali il valore è determinato rivalutando con appositi coefficienti, i valori risultanti dalle scritture
contabili;
􀃆 34 per negozi e botteghe (categoria catastale C/1).
Qualora il fabbricato sia sprovvisto di rendita catastale, ovvero qualora il fabbricato abbia subito variazioni permanenti
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la
rendita di riferimento è quella di fabbricati similari già iscritti al catasto (rendita presunta) o quella presentata secondo
le modalità di cui alla procedura DOCFA (rendita proposta).
􀂾 per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio 2008. Con
deliberazione della Giunta Comunale sono stati determinati i valori di stima per le aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59
del D.Lgs. 446/97.
ALIQUOTE
Con deliberazione C.C. n. 12 del 26.03.2008 sono state determinate le aliquote per l’anno 2008 come segue:
a) aliquota del 5,00 per mille:
􀂾 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, per il periodo in cui si verifica la destinazione ad abitazione
principale. A tale proposito si rammenta che è abitazione principale quella in cui il proprietario o il titolare di uno dei
diritti sopra enunciati ha stabilito la propria residenza anagrafica.
Sono equiparate all’abitazione principale, al solo fine dell’applicazione dell’aliquota, le abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta entro il 2° grado, a condizione che sia utilizzata come abitazione principale. La concessione in uso
gratuito e il vincolo di parentela si rilevano dall’autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del DPR 445/2000
o da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Tale
autocertificazione, o documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre
dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione; l’autocertificazione pervenuta oltre il termine comporterà
il diritto al beneficio dell’aliquota per abitazione principale dall’anno successivo. A titolo chiarificatore, si ricorda che il
grado di parentela in linea retta è quello esistente tra genitore, figlio e nipote (=figlio del figlio); restano pertanto
esclusi dall’agevolazione le concessioni in uso gratuito,ad esempio, tra fratelli e sorelle o tra suoceri e generi.
L’aliquota del cinque per mille va applicata anche ai cespiti pertinenziali all’abitazione utilizzata come abitazione
principale (garage, posto auto, cantine, soffitte). Si ricorda che il cespite pertinenziale deve essere classificato o
classificabile nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e deve essere ubicato nello stesso o diverso complesso
immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, purchè sia asservita esclusivamente alla predetta abitazione.
􀂾 per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti
locata, ovvero che siano ospitati da parenti in linea retta entro il 2° grado.
􀂾 per le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate dai soci come abitazione principale;
􀂾 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
b) aliquota del 4,00 per mille:
􀂾 per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti posseduti interamente da
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili. Per poter
usufruire dell’aliquota ridotta l’impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, apposita
comunicazione dalla quale risultino gli elementi identificativi dell’immobile, la data di ultimazione dei lavori e la qualità
di fabbricato destinato alla vendita. L’aliquota ridotta viene applicata fino alla cessione o all’utilizzazione di fatto del
fabbricato, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Entro 60 giorni dalla cessione dell’immobile, l’impresa
comunica i dati relativi agli acquirenti e gli estremi del contratto.
c) aliquota del 7,00 per mille:
􀂾 per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione (= anagraficamente non occupate);
􀂾 per le aree fabbricabili.
d) aliquota del 6,00 per mille:
􀂾 per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti.
I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008
Comune di Montemaggiore al Metauro
Provincia di Pesaro e Urbino
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente spetta una detrazione dall’imposta dovuta per la
medesima pari a € 103,29 annue rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile viene effettivamente utilizzato
come abitazione principale. Nel caso di più contribuenti residenti nella stessa unità immobiliare, l’ammontare della
detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro, a prescindere dalle rispettive quote di possesso.
Qualora l’imposta dovuta sia inferiore della detrazione, la parte di questa ancora disponibile può essere utilizzata per
ridurre l’imposta dovuta per le pertinenze asservite all’abitazione principale.
La detrazione di cui sopra NON si applica all’imposta dovuta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il 2° grado.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze si detrae, fino a un
importo massimo di Euro 200,00, un ulteriore importo pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile da
rapportare al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Nel caso di più contribuenti
residenti nella stessa unità immobiliare, l’ammontare dell’ulteriore detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra
loro proporzionalmente al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
MAGGIORE DETRAZIONE
La detrazione per abitazione principale viene elevata a € 154,94 per quei contribuenti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
􀃆 avere compiuto 65 anni alla data del 31.12.2007;
􀃆 essere pensionato con reddito imponibile annuo inferiore a € 5.681,03;
􀃆 essere proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale in tutto il territorio nazionale;
􀃆 vivere solo (nucleo familiare costituito solo da una persona)
I soggetti aventi diritto dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune, entro il 31 ottobre 2009, idonea
documentazione, o dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa, che attesti il possesso dei requisiti sopra
elencati. La richiesta di maggiore detrazione si intende tacitamente rinnovata fino a quando ne sussistono le condizioni.
INAGIBILITA’ E INABITABILITA’
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è limitata
al periodo dell’anno in cui ne sussistono le condizioni. A tale proposito si ricorda che per immobile inagibile o inabitabile
si intende quel fabbricato fatiscente e pericolante che presenta gravi lesioni strutturali non superabili con interventi di
ordinaria e/o straordinaria manutenzione. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’Ufficio Tecnico
Comunale con perizia a carico del contribuente, ovvero denunciato dal contribuente, entro 60 giorni dal verificarsi delle
condizioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
PAGAMENTO
Il pagamento in acconto per l’anno 2008 dovrà essere effettuato dal 1° al 16 giugno 2008, mediante l’apposito
bollettino intestato alla concessionaria per la riscossione “Equitalia Marche Due SpA” sul c.c.p. n. 142612, oppure
mediante il modello di versamento F24.
Il versamento a saldo andrà effettuato dal 1° al 16 dicembre 2008, con le stesse modalità.
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dell’anno di imposta precedente; l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per il
corrente anno di imposta ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Se durante l’anno 2008 il
possesso non si è protratto per tutti i primi sei mesi, il contribuente verserà l’imposta in proporzione ai mesi di possesso
e potrà scegliere se in considerazione delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 2007 o, se già note, in considerazione
delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2008.
Resta ferma la possibilità di versare l’ICI dovuta per tutto il 2008 in unica soluzione entro il 16 giugno considerando
naturalmente le aliquote e le detrazioni dell’anno 2008.
Il versamento non deve essere eseguito se l’importo dovuto per l’intero anno risultasse uguale o inferiore a € 3,00. In
caso di più immobili siti nello stesso Comune va utilizzato un solo bollettino.
In caso di comproprietà, ciascun proprietario o contitolare dei diritti sugli immobili deve versare distintamente la propria
quota di imposta. Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri soggetti obbligati.
DICHIARAZIONE
Qualora nel corso dell’anno 2007 si siano verificate variazioni nella situazione patrimoniale del contribuente (acquisto
e/o cessione della proprietà o di altro diritto a seguito di compravendita, donazione, concessione su aree demaniali,
ecc.) che hanno avuto per oggetto un immobile ricadente totalmente o prevalentemente nel Comune di Montemaggiore
al Metauro, lo stesso deve presentare, entro il 31 ottobre 2008, la dichiarazione di variazione redatta su apposito
modello ministeriale in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali. In luogo del modello ministeriale il contribuente
può presentare, con le stesse modalità previste per la dichiarazione, una comunicazione in carta libera, purchè la stessa
contenga tutti gli elementi e le notizie previste dal modello ministeriale.
La presente ha carattere meramente informativo.
Per una più completa ed esaustiva trattazione di ogni singolo caso è necessario prendere visione del vigente
Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.
Per ulteriori informazioni: Comune di Montemaggiore al M. – Ufficio Tributi – tel. 0721.879344.

 REGOLAMENTO ICI/2008
 valore aree fabbricabili
 richiesta modalità di rimborso
 mod f24
 dichiarazione di uso gratuito
 LOCANDINA INFORMATIVA
 fac simile per richiesta rimborso
 istruzioni pagamento
 bollettino
 istruzione per pagamento
Comune di Montemaggiore al Metauro
Piazza Italia 11 - 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) | Tel. 0721 895312 / 0721 895036  - Fax 0721 891708 | e.mail: 
comune.montemaggiore@provincia.ps.it | Regione Marche - Provincia di Pesaro e Urbino
PI: 00360570410