[h]ome| Eventi della vita | Pagare le tasse

ICI 2010
Imposta Comunale sugli Immobili

 

Comune di Montemaggiore al Metauro


 
Provincia di Pesaro e Urbino

 

Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RENDE NOTO

IL 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell’I.C.I.

L’imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:

la prima, in acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre 2010 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quando già versato in acconto.

L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

 

COME CALCOLARE L’IMPOSTA

La base imponibile è costituita:

- per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a:

o      100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, escluse le categorie A10 e C1);

o      140 per i fabbricati di tipo B;

o      50 per uffici, studi privati (A10), alberghi, teatri, banche, ecc.(D);

o      34 per negozi e botteghe (C1);

- per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

- i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune ricade in area montana (art. 7 lett. h D. Lgs. n. 504/92).

L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno15 giorni.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:

• Utilizzando l’apposito bollettino intestato a "EQUITALIA MARCHE SPA - COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO– PU - ICI " – c/c postale n. 88612262;

• Tramite modello F-24.

-Arrotondamento: Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

-Contitolari: Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

VERSAMENTO MINIMO ANNUO: € 3,00


 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA

Si riportano di seguito le aliquote e le detrazioni d’imposta fissate per l’anno in corso:

 

Tipologia degli immobili

Aliquote

Detrazioni

Abitazioni principali e assimilate:

·                  unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nella stessa hanno fissato la residenza (previa dichiarazione),

·                  alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo delle case popolari (E.R.A.P. ),

·                  unità immobiliare di cooperativa edilizia a proprietà indivisa utilizzata dal socio come abitazione principale,

·                  unità immobiliare di proprietà di anziano o disabile residente in istituto di ricovero non locata ovvero occupata da parenti in linea retta entro il 2° grado,

·                  unità immobiliare non locata di proprietà di soggetti iscritti all'AIRE

5,00 per mille

€ 103,29

Pertinenza (max 1) dell'abitazione principale purchè appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 o C/7

5,00 per mille

 

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte di imprese costruttrici (per max 3 anni)

4,00 per mille

 

Abitazioni a disposizione (anagraficamente non occupate)

7,00 per mille

 

 

Immobili non rientranti in nessuna delle tipologie sopra descritte (opifici,  depositi, negozi, studi, ….)

6,00 per mille

 

 

Aree fabbricabili

7,00 per mille

 

 

 

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/08 convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 24/07/08, è esente dall'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la relativa pertinenza purchè appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 o C/7.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 5,00 per mille e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992.

 

ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Il regolamento comunale ICI specifica che si intende abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti il linea retta fino al secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti)  che vi stabiliscono la propria residenza anagrafica. L’agevolazione è concessa solo in caso di presentazione, entro il 31 ottobre dell’anno successivo, del modulo attestante la condizione di beneficio.

 

LA DICHIARAZIONE I.C.I.

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 37 del D.L. 223/06 e a seguito dell’emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/97 (concernente la

disciplina del modello unico informatico), nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili. Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. La dichiarazione, relativa alle variazioni intervenute nell'anno 2010 va consegnata all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre 2011.

 

CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Montemaggiore al Metauro, sito in  piazza Italia n. 1,, telefonicamente allo 0721/879413, tramite fax allo  0721/891708  oppure  mediante  e-mail  all’indirizzo : tributi@comune-montemaggiore.191.it

Apertura al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato con orario 9.00/13.00.

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

 Rag. Giacomo Biondi

 REGOLAMENTO ICI/2008
 richiesta modalità di rimborso
 mod f24
 fac simile per richiesta rimborso
 bollettino
 istruzione per pagamento
 Dispositivo ICI 2010
 Valore aree fabbricabili
 Dichiarazione uso gratuito
 Valori storici aree fabbricabili
Comune di Montemaggiore al Metauro
Piazza Italia 11 - 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) | Tel. 0721 895312 / 0721 895036  - Fax 0721 891708 | e.mail: 
comune.montemaggiore@provincia.ps.it | Regione Marche - Provincia di Pesaro e Urbino
PI: 00360570410